PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

      1. La presente legge ha lo scopo di riconoscere benefìci previdenziali ai lavoratori che hanno prestato, per almeno quindici anni, attività lavorativa presso il nucleo industriale di Portovesme nell'area del Sulcis-Iglesiente, dichiarata «area ad elevato rischio di crisi ambientale» dalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 novembre 1990, adottata ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in impianti ed industrie esposti a particolari fattori nocivi individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della presente legge.
      2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano sino alla data di completamento delle azioni di risanamento dell'area di cui al comma 1, fatti salvi i diritti riconosciuti ai lavoratori, ai sensi della medesima legge, per l'attività già svolta.

Art. 2.
(Benefìci).

      1. Ogni anno di prestazione di attività lavorativa presso gli impianti industriali di cui all'articolo 1 dà diritto all'attribuzione di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura del trattamento pensionistico del soggetto interessato.
      2. Ai fini di cui al comma 1, per i periodi di prestazione di attività lavorativa di durata inferiore ad un anno, l'anticipazione dei limiti di età e la contribuzione figurativa ivi previste sono riconosciute in misura proporzionalmente ridotta in relazione alla durata dei periodi stessi.

 

Pag. 4

      3. I soggetti di cui all'articolo 1 che intendono avvalersi dei benefìci previsti dal presente articolo devono presentare apposita domanda secondo le procedure stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 3.
(Procedure di attuazione).

      1. La regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le industrie e gli impianti di cui all'articolo 1 della presente legge stabilendo, mediante una classificazione del livello di pericolosità, una graduatoria di priorità ai fini della successiva concessione dei benefìci di cui all'articolo 2.
      2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dei competenti organi parlamentari, disciplina le modalità di presentazione delle domande di cui all'articolo 2, comma 3, nonché i termini per la concessione dei benefìci di cui al medesimo articolo, in base alle priorità individuate ai sensi del comma 1 del presente articolo e delle risorse disponibili.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006,

 

Pag. 5

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2007.